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LO STATUTO

ART. 1
Denominazione e sede

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile l’associazione denominata: “La Quarta Era” con sede in via Francesco Lolli 9 nel Comune di Reggio Emilia (42122).
    L’Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266 del 11 Agosto 1991.
    I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.
    La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
Finalità

  1. L’associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. Le finalità che si propone sono in particolare:
  • promozione della cultura attraverso la divulgazione e diffusione dei capolavori letterari di John Ronald Reuel Tolkien e degli adattamenti cinematografici da questi derivati.
  • promozione del valore e della funzione dell’attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo realizzando occasioni di volontariato senza fini di lucro
  • rappresentare un riferimento per coloro che cercano opportunità̀ di volontariato in modo continuativo ma flessibile.
  • sviluppare, organizzare e gestire progetti di “occasioni di volontariato”, in forma diretta o in partnership con altri enti.
In via esemplificativa e non tassativa, l’associazione potrà altresì:
  • promuovere e sviluppare rapporti con altri enti del privato sociale;
  • promuovere iniziative di raccolta fondi, effettuate occasionalmente, volte a favorire e sostenere la realizzazione di progetti inerenti “occasione di volontariato”;
  • stipulare convenzioni;
L’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

ART. 3
Soci

  1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. Ci sono quattro categorie di soci:
    Ordinari: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea, hanno diritto di votare e di essere votati.
    VIP: caratteristiche degli ordinari ma versano una quota annuale superiore.
    Sostenitori: non possono garantire presenza ma versano la quota pari o superiore al socio ordinario.
    Onorari: vengono ammessi su invito del direttivo come soci ordinari per particolari meriti culturali, sociali o civili.
    Viene riconosciuta anche la figura degli amici:
    Amici: non versano la quota associativa e presenziano solo ad alcuni eventi, non hanno diritti e non hanno doveri.
  4. La quota associativa è intrasmissibile.
    La temporaneità della partecipazione alla vita associativa deve essere motivata al direttivo e si prevede per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

ART. 4
Diritti e doveri dei soci

  1. Gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l’approvazione degli organi direttivi individuati dal precedente consiglio.
  2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati, quando possibile, per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5
Recesso ed esclusione del socio

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
  3. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 6
Organi Sociali

  1. Gli organi dell’associazione sono
  • Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente
  • Vice-presidente
  • Segretario
  • Tesoriere
  • Consiglieri
  1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
Compiti dell’Assemblea

  1. L’assemblea deve:
  • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9
Validità assemblee

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
  2. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
  3. Per modificare lo statuto, previa unanimità del consiglio, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10
Verbalizzazione

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11
Consiglio Direttivo

  1. Il consiglio direttivo è composto da numero 10 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  4. Il consiglio direttivo dura in carica per un anno e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12
Presidente

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13
Risorse economiche

  1. Per l’adempimento dei propri scopi l’associazione dispone delle seguenti entrate:
  • contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell’associazione;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.
  1. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14
Rendiconto economico finanziario

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione e sul forum almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato digitalmente da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 16
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell’11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

25 gennaio 2016 viene depositato all’agenzia delle entrate di Reggio Emilia, lo statuto de “La Quarta Era”

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