ART. 2
Finalità
- L’associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- Le finalità che si propone sono in particolare:
- promozione della cultura attraverso la divulgazione e diffusione dei capolavori letterari di John Ronald Reuel Tolkien e degli adattamenti cinematografici da questi derivati.
- promozione del valore e della funzione dell’attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo realizzando occasioni di volontariato senza fini di lucro
- rappresentare un riferimento per coloro che cercano opportunità̀ di volontariato in modo continuativo ma flessibile.
- sviluppare, organizzare e gestire progetti di “occasioni di volontariato”, in forma diretta o in partnership con altri enti.
In via esemplificativa e non tassativa, l’associazione potrà altresì:
- promuovere e sviluppare rapporti con altri enti del privato sociale;
- promuovere iniziative di raccolta fondi, effettuate occasionalmente, volte a favorire e sostenere la realizzazione di progetti inerenti “occasione di volontariato”;
- stipulare convenzioni;
L’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.
ART. 15
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
ART. 16
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell’11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.